Gli sportelli mobbing sono molti. Patronati e sindacati hanno un loro sportello o un servizio anti-mobbing specifico. È sufficiente rivolgersi a loro oppure al comune per ottenere indicazioni e indirizzi

Se sei vittima di mobbing rivolgiti agli sportelli mobbing del sindacato oppure ad un team specializzato in risarcimento danni

I sindacati e gli sportelli mobbing del comune possono aiutarti ad orientarti e ad offrirti una prima assistenza, ma se chi ha esercitato mobbing lo ha fatto mediante molestie, minacci, maltrattamenti di tipo verbale e anche diffamazione provocando quindi malattie o disturbi di natura psicofisica, è possibile denunciare alle autorità competenti l’accaduto e chiedere in sede civile un risarcimento rivolgendosi ad un team specializzato in risarcimento del danno come infortunistica nova

Per ottenere il giusto risarcimento in caso di mobbing è necessario raccogliere le prove necessarie

La vittima di mobbing deve raccogliere più prove possibile che dimostrino le azioni a suo danno. Descrivere l’accaduto, trovare testimonianze, annotare qualsiasi anomalia, trovare differenze tra mansioni e contratto di lavoro, diventare vigili e quindi reattivi a qualsiasi violazione contro la propria persona è un primo passo. Fa parte anche della documentazione necessaria tutto quello che è possibile documentare attraverso esami diagnostici presso ASL o medici specializzati, al fine di dimostrare le differenze tra il proprio stato di salute prima e dopo l’azione concentrata di mobbing a proprio danno

Il datore di lavoro diventa responsabile delle azioni di mobbing secondo il codice civile

Una volta stabilita la veridicità delle azioni di mobbing a proprio danno, secondo l’art. 2087 Codice civile che stabilisce la tutela del lavoratore da parte del datore di lavoro, è proprio lui che viene ritenuto responsabile per il venir meno delle condizioni stesse di tutela conseguenti ad un’azione mirata di mobbing. Rientra tra i reati anche il cosidetto demansionamento ovvero l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato originariamente assunto. In questo caso vengono in aiuto del lavoratore vittima di mobbing l’art. 2103 Codice civile per il settore privato e il 52 del d. legs n. 165/2001 per il settore pubblico

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