Il danno da vacanza rovinata è tra quelli meno riconosciuti nell’ambito del risarcimento. Oltre a definirne la tipologia, abbiamo anche visto da quali polizze assicurative è coperto. Rimane da capire come ottenere un risarcimento danni e come viene determinato lo stesso risarcimento a favore del turista danneggiato.

Se il tour operator contesta la responsabilità in caso di danno da vacanza rovinata, si ricorre in giudizio civile

La nostra vacanza è rovinata e il tour operator è inadempiente. Il danno causato è di grave entità, morale e psicologica. Si avanza quindi una richiesta risarcitoria, ma l’organizzatore contesta, ecco allora che si ricorre al giudizio civile. Nel giudizio civile il tour operator può coinvolgere la sua compagnia assicurativa e quindi puntare alla manleva da eventuali oneri.
Il turista può muoversi in vari modi, ci limiteremo a dire che il suo risarcimento può esser riconosciuto e quindi liquidato anche in sede stragiudiziale, ma allo stesso tempo può agie sia contro il tour operator che contro la compagnia assicurativa che rappresenta l’organizzatore, in relazione alla polizza infortuni attivata.
In ogni caso per le procedure non conviene rivolgersi ad un avvocato generico come quello di famiglia, ma è necessario rivolgersi ad un team di esperti nel campo dell’infortunistica, come Studio Nova infortunistica.

La quantificazione del danno per vacanza rovinata deve considerare una serie di elementi diversi

Quali sono gli elementi che si considerano per quantificare il danno da vacanza rovinata? Vediamone insieme tutte le caratteristiche

  • Disservizio: questo è un inadempimento, ma di scarsa importanza dove si tiene conto del valore stesso della prestazione mancata (parzialmente e completamente) in perallelo a quanto è stato pagato dal turista per accedere a quei servizi compresi nel pacchetto. Se fosse stato offerto un servizio sostitutivo dall’organizzazione per risolvere momentaneamente la mancanza, è necessario valutare anche il valore dello stesso.
  • Danni patrimoniali: possono verificarsi veri e propri danni patrimoniali come conseguenza di un servizio che è venuto a mancare. Rientrano in questa tipologia gli acquisti fatti per eventuale perdita del bagaglio, spese di albergo non preventivate per eventuale ritardo di un volo, altri servizi a cui il turista è dovuto ricorrere per un disservizio e i cui costi avrebbero dovuto esser sostenuti dall’organizzazione stessa
  • Danni fisici: nel caso si sia in presenza di danni fisici (per esempio causati durante uno spostamento non previsto) ci si deve avvalere della polizza infortuni a prescindere dal coinvolgimento dello stesso tour operator. la liquidazione tiene conto della tabella unica nazionale per la determinazione del danno biologico
  • Danno da vacanza rovinata: per questo danno si tiene quindi conto di un’occasione perduta e quindi irripetibile, del tempo perso inutilmente come per esempio un inadempimento che impedisce la partenza o che ne compromette lo svolgimento. Anche il motivo del viaggio, in termini di danno morale e stress psicofisico è importante, basta pensare ad un mancato viaggio di nozze, evento assolutamente irripetibile