Il bilancio dei danni che seguono gli annuali festeggiamenti di San Silvestro, si mostra quasi sempre come un bollettino di guerra. Per il 2018 pugliese si parla di venti feriti e il rischio di asportazione di un testicolo per un trentenne tarantino che ha malauguratamente raccolto un petardo da terra. Cassonetti incendiati, portoni sfregiati, danni a persone e cose sono i postumi di una festa potenzialmente felice dalle attitudini infelici. Tra i primi infausti bilanci, lo sfregio del Battistero a Firenze, causato da un ventunenne di Genova, la donna del beneventano ferita al petto da un razzo vagante, cassonetti in fiamme in uno scenario da guerriglia urbana.

Botti di capodanno e risarcimento danni

Nonostante questo, parlare di risarcimento del danno per quanto riguarda i discussi “botti di capodanno” non è una questione facile, questo perché i media, oltre a diffondere l’annuale “bollettino” con l’elenco dei feriti, hanno più volte acceso i riflettori sull’aspro contendere tra alcuni comuni italiani in seguito all’applicazione delle ordinanze “anti-botti” e l’AssPi, ovvero l’Associazione Pirotecnica Italiana. Con un’accurata ricerca in rete non sarà difficile risalire allo storico del contendere; ci basterà ricordare a questo proposito la richiesta di risarcimento per danno economico subito da parte dell’AssPi e indirizzata al comune di Agrigento dopo i festeggiamenti per il capodanno  2015. Secondo l’Associazione Pirotecnica, il divieto avrebbe sortito paradossalmente l’effetto contrario rispetto ai propositi, favorendo la diffusione di prodotti illegali da parte degli abusivi.

Botti di capodanno: i petardi inesplosi

D’altra parte, basta leggere con attenzione alcune delle ordinanze che vorrebbero contrastare il fenomeno degli esplosivi utilizzati durante le festività per ottenere un quadro differente sui doveri e i diritti della popolazione ad ottenere un risarcimento in caso di danni subiti. Per il Capodanno 2016 per esempio, il comune di Dobbiaco, considerando lo stato cronico di siccità della provincia, aveva adottato misure drastiche contro i fuochi di Capodanno. L’ordinanza si rifaceva alla legge provinciale 20/2012, secondo la quale “L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi, petardi e mortaretti, sono ammessi unicamente previa autorizzazione del sindaco territorialmente competente“. Il rischio sanzionatorio che viene sottolineato in questa e altre ordinanze riguarda la responsabilità civile e personale per il risarcimento dei danni patrimoniale e morale

Gioverà ricordare a questo proposito la recente sentenza della cassazione, relativa ai fatti che causavano gravi danni ad un minore del comune di Giungano. Il bambino rimaneva ferito dopo aver raccolto un petardo presso uno dei luoghi principali dove si era svolta la festa patronale. L’esplosivo era un residuo dei fuochi d’artificio ufficiali e proprio per questo venivano determinate le responsabilità  del Comune, del ministro dell’Interno e della ditta che aveva gestito e predisposto i fuochi. Il risarcimento danni riguarda quindi gli stessi artificieri e l’ente locale in quanto custode della strada che evidentemente non si era occupato con efficacia della bonifica dei luoghi.
Se l’associazione pirotecnici fa sentire la sua voce quando rischia il crollo del fatturato in seguito ad ordinanze considerate troppo estreme, gli stessi artificieri non sempre sanno fare il loro lavoro. Oltre al caso citato, ricordiamo la vicenda che coinvolge un operatore del settore residente a Subiaco, responsabile dei fuochi per la festa patronale di Camerata Nuova. Dopo la gioia e il divertimento, un bimbo di 11 anni rimane mutilato per il solito petardo inesploso, uno dei 59 abbandonati nell’area. I fatti risalgono al 2016 e proprio in questi giorni si sta parlando di rinvio a giudizio del presunto responsabile e di risarcimento dei danni.