La legislazione contempla la legittimità di un’interruzione volontaria di gravidanza in base ad una serie di condizioni. Oltre ai principi di autodeterminazione della donna, rientrano in questi fattori il concepimento recente entro le prime settimane. In Italia  è necessario che il feto  non abbia raggiunto il peso di 500  grammi al momento dell’espulsione o comunque che non abbia raggiunto  la 22/ma settimana di gestazione.

L’obiezione di coscienza in caso di aborto volontario è garantita dalla legge 194 ma a patto tuteli la salute della donna

Il 22 maggio del 1978 viene introdotta in Italia la legge n. 194 che prevede l’interruzione volontaria di gravidanza. La legge prevede l’obiezione di coscienza attuando quei principi legati alla libertà di coscienza. A questo proposito la legge dice: “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”, chiarendo quindi che l’obiettore non può rifiutarsi di esercitare l’assistenza che precede e segue l’interruzione di gravidanza, garantendo quindi la tutela della salute della donna. Nei casi in cui si verificasse questo, ovvero il rifiuto ad offrire la necessaria assistenza, il medico può incorrere in un reato che è il delitto di rifiuto d’atti d’ufficio.

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