Cassazione penale , sez. IV, sentenza  06.06.2013 n° 25138

Il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza, non vale, di per sé, ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento.

E’ quanto emerge dalla sentenza 6 giugno 2013, n. 25138 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Come evidenziato dagli ermellini, le cinture di sicurezza costituiscono, in caso di incidente stradale, uno dei più importanti meccanismi di protezione per chi si trova all’interno dell’autovettura, riducendo il rischio che il guidatore ed i passeggeri urtino l’interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell’impatto. “I loro corpi infatti, se non trattenuti, continuerebbero a muoversi in avanti per inerzia e, con l’energia cinetica determinata dulia loro velocità, verrebbero proiettati contro il volante, il cruscotto e il parabrezza, che potrebbero sfondare procurandosi lesioni e venendo catapultati all’esterno“.
Tale previsione, assieme all’obbligo, per le case costruttrici di automobili, di munire le stesse di cinture di sicurezza omologate, manifesta la piena volontà del legislatore di tutelare l’incolumità e salute pubblica anche nello specifico settore della circolazione stradale.

Se l’inottemperanza all’obbligo di far indossare la cintura di sicurezza ai passeggeri comporta la diretta responsabilità del conducente, non può escludersi che la violazione del medesimo obbligo relativo alla persona stessa del conducente possa rappresentare un contributo causale alla produzione dell’evento mortale, traducendosi, così, in un eventuale concorso colposo della vittima che deve essere necessariamente valutato e quantificato ai fini delle connesse determinazioni (Cass. pen., Sez. IV n. 37327 del 5 giugno 2012).

Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, fatto proprio dai giudici di legittimità: “In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio” (Cass. pen., Sez. IV, n. 42492 del 3 ottobre 2012, Rv. 253737).

(Altalex, 25 giugno 2013. Nota di Simone Marani)