In uno dei nostri articoli abbiamo definito i sinistri condominiali e specificato che in questi, non rientrano i cosiddetti “casi fortuiti”. Ma quali sono le tipologie che ci consentono di procedere con la richiesta di risarcimento danni, in caso di sinistro condominiale? Ecco una lista di casi possibili.

Il caso fortuito, ovvero i danni per i quali il condominio è esonerato dal risarcimento

Prima di definire una lista di casi possibili per i quali è possibile richiedere un risarcimento danni in seguito ad un sinistro condominiale, sarà bene chiarire quali di questi rientrano nei cosiddetti “casi fortuiti”, ovvero quei danni per i quali il condominio è del tutto esonerato da oneri risarcitori.

  • L’allagamento di un appartamento dovuto a piogge intense nonostante i provvedimenti del condominio siano stati efficienti nell’approntare il sistema di smaltimento delle acque e nel garantirne il perfetto funzionamento.
  • Sempre a causa di piogge violente e straordinarie, se si rompe un collettore condominiale
  • Fanno eccezione, sempre in caso di violenti temporali con venti fortissimi, la caduta di un vaso da fiori, di una inferriata, di calcinacci o di strutture in pietra. In questi casi non si può parlare di Caso Fortuito perché significa che il condominio non aveva provveduto a mettere in sicurezza le strutture di cui sopra.

Quando cade una tegola dal tetto, il sinistro condominiale è responsabilità del condominio

Una tegola dal tetto cade sempre per scarsa manutenzione, per questo la responsabilità di un conseguente sinistro, è del condominio stesso. Se si trattasse di un “vizio di costruzione” è possibile rivalersi nei confronti del costruttore, ma solo a patto che siano passati dieci anni dalla consegna del condominio.

Quando il percorso all’interno di un condominio è pericoloso, la responsabilità dei danni è del condominio stesso

Se oltre ai percorsi obbligati, ce ne fossero alcuni alternativi all’interno del condominio, magari con scarsa visibilità che possa causare una caduta, gli eventuali danni sono a carico del condominio

Se manca il corrimano, si può parlare di sinistro condominiale

Anche per quanto riguarda la presenza di un corrimano difettoso, rotto o addirittura inesistente, la responsabilità in caso di incidenti è da imputarsi al condominio stesso

Il pavimento scivoloso, la posizione dei tappeti e la condizione dei gradini all’interno di un condominio possono causare sinistri e incidenti

Macchie d’olio non visibili o tutte quelle chiazze che hanno causato una caduta o un sinistro, sono responsabilità del condominio se l’area interessata è quella dello stabile. Rientrano in questi casi non solo le rampe di scale principali ma anche quelle che consentono l’accesso al garage. Si può parlare di sinistro condominiale anche in caso di tappeto mal sistemato, causa possibile di incidenti, è una situazione molto simile a quella di un gradino sconnesso e in entrambi i casi, in presenza di danno, si può parlare di sinistro condominiale.