Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza  19.09.2013 (Enrica Maria Crimi)

In caso di dolo o colpa grave, l’assenza di responsabilità penale del professionista sanitario non esclude la responsabilità civile e il risarcimento del danno.

Dopo il decreto Balduzzi, la responsabilità civile gravante sull’esercente la professione sanitaria continua ad essere quella contrattuale da contatto sociale, già consolidatasi in giurisprudenza, e legata alle operazioni di routine, al mancato raggiungimento del risultato e, infine, alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave.

Tale è stata l’interpretazione del Tribunale di Cremona, Sezione I Civile, contenuta nella sentenza 19 settembre 2013.

Nella fattispecie un paziente danneggiato dall’operato dei dottori, dichiarava che durante l’intervento di nefrotomia percutanea sinistra, i sanitari avrebbero cagionato lesioni iatrogene, che a sua volta avevano reso necessario l’intervento di laparotomia mediana.

Gli era stato prescritto un riposo della durata di 50 giorni, ma solo a gennaio 2005 riusciva a ritornare al lavoro, più precisamente ad un ritmo ridotto rispetto a quello tenuto precedentemente agli interventi.

Per tale motivo chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali.

Il cuore della questione ruota attorno al rapporto tra l’istituto presso il quale lavoravano i dottori, che contestava ogni addebito a suo carico, e i medici convenuti che, secondo la Casa di cura, non erano legati da un rapporto di dipendenza, ma di collaborazione libero professionale, avendo agito in piena autonomia e senza alcuna direzione o vigilanza.

La domanda attorea, accolta dalla Sezione I Civile del Tribunale di Cremona, con la sentenza del 19 settembre 2013, offre interessanti spunti di riflessione sui presupposti della responsabilità civile del professionista sanitario dopo il decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012).

Nella sentenza si legge infatti che se “nulla è cambiato con riferimento alle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità rimangono quelli delineati da SS.UU. 577/2008, l’art. 3 del decreto citato è invece intervenuto sulla responsabilità dei soggetti esercenti professioni sanitarie, affermando che costoro, in caso si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non rispondono penalmente per colpa lieve; in tali casi rimane fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., ma il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo comma.”

L’unico obbligo quindi espressamente previsto sarebbe quello di risarcire il danno provocato.

In sintesi, in ambito penale il sanitario che abbia rispettato le linee guida accreditate non risponde per colpa lieve, dato che il bisogno e la meritevolezza di pena scattano solo in caso di dolo o colpa grave, ma l’assenza di responsabilità penale non esclude la responsabilità civile e il risarcimento del danno.

Rimane ferma dunque la cornice della responsabilità civile del sanitario disegnata dalla giurisprudenza, ancorata per le operazioni di routine al mancato raggiungimento del risultato, e negli altri casi alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave. Viene statuita inoltre l’impossibilità di applicare retroattivamente le nuove disposizioni del Decreto Balduzzi in ambito civile, diversamente, in ambito penale, la questione è stata già dibattuta dalla Cass. Pen. 16237/2013.

La sentenza si conclude con la condanna ex art. 1228 c.c. della casa di Cura per l’operato di due esercenti le professioni sanitarie di cui si è avvalsa, non essendo importante che costoro intrattenessero con l’Istituto un rapporto libero professionale, ma risultando rilevante semplicemente la situazione che di essi l’Istituto si avvalesse, anche solo occasionalmente.

Per approfondimenti:

(Altalex, 2 ottobre 2013. Nota di Enrica Maria Crimi)