Il danneggiato ha diritto a scegliere il proprio carrozziere di fiducia a prescindere dalle clausole riportate in polizza.

Ce lo ricordano varie sentenze. Troppe volte siamo stati abituati ad ascoltare i continui “martellamenti” delle assicurazioni che ci proponevano come unica alternativa la riparazione presso carrozzerie fiduciarie.

Il diritto di scegliere il riparatore spetta esclusivamente al proprietario che è, fino a prova contraria, la parte lesa.

http://www.aneis.it/

icon Giudice di Pace di Como, 11 marzo 2008 n. 400

icon Giudice di Pace di Firenze, 31 gennaio 2012, n. 672

icon Giudice di Pace di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496

icon Giudice di Pace di Pordenone, sentenza 15 marzo 2013 n. 139