Riguardo la responsabilità del Ministero della Salute sui casi di emotrasfusioni infette, si è concordi nel riconoscerla come tale solo in caso di emotrasfusioni contagiose ( ex art 2043 c.c.). Ovviamente stiamo parlando di ipotetica condotta colposa dello stesso Ministero nelle fasi che presuppongono il controllo e la vigilanza degli emoderivati messi successivamente a disposizioni delle aziende ospedaliere.
I danni da emotrasfusioni considerati come tali vengono considerati in base ai virus conosciuti dal 1978 in poi
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione possa prevedere il danno (nesso di causalità), tutto è collegato alla conoscenza stessa dei virus. La giurisprudenza in questo caso si riferisce solo a virus conosciuti e scoperti dopo il 1978.
Emotrasfusione infetta, la richiesta del risarcimento
L’articolo 2947 c.c. lo dice chiaramente”Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”
A questo si aggiunge la sentenza di cassazione 581/2008 dove si dice che il termine di decorrenza non è determinato dal momento in cui la malattia si manifesta dall’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita come danno ingiusto, la cui conseguenza è da imputare al comportamento doloso oppure colposo di un terzo.