Non tutta la malasanità è difficile da affrontare. Il caso di Roberto che si rivolge ad una ASL locale per un intervento specifico, costretto poi a ripeterlo due anni dopo per la rottura di una protesi collocata durante la prima operazione, dimostra come le ASL abbiano molto spesso un’attitudine collaborativa e di riconoscimento della colpa, almeno da quando si assicurano internamente e hanno smesso di rivolgersi ad istituti di assicurazione privati.

Se i danni post operatori non sono quelli permanenti, deve essere valutata anche l’inabilità temporanea e morale

Roberto si presenta presso il reparto di neurochirurgia di una nota ASL Toscana per una sintomatologia riferita ad un’ernia discale L4 ed L5 a destra.  Viene quindi predisposto un intervento di microdiscectomia con il posizionamento di un doppio dispositivo DIAM, in pratica una sorta di protesi collocata tra vertebra e vertebra. Il paziente viene dimesso, con regolare decorso post operatorio. Due anni dopo, Roberto avverte un improvviso dolore in sede lombare e viene sottoposto ad una nuova indagine diagnostica. Su consiglio del suo medico curante affronta una serie di esami tra cui una risonanza magnetica che evidenziava la rottura del dispositivo DIAM, fatto che lo spinge ovviamente a rivolgersi al policlinico dove aveva subito l’intervento. Viene quindi predisposto un secondo intervento, a distanza di due anni dal primo, che comporta la sostituzione delle protesi danneggiate e il collocamento di quelle nuove. Dopo questo secondo intervento Roberto non riporterà postumi rilevanti di tipo permanente che avrebbero per esempio potuto causare perdita della capacità lavorativa specifica e questo anche in relazione al danno permanente già causatogli dalla stessa malattia;  ma rimaneva comunque da quantificare come danno effettivo tutta l’inabilità temporanea e il danno morale che aveva patito affrontando nuovamente l’intervento e dovendo poi affrontare una seconda volta l’iter delle cure post operatorie.

Il risarcimento per i danni temporanei e morali non è mai altissimo, ma non deve essere trascurato

Il risarcimento per questo tipo di danno, che ricordiamo, non può essere messo in relazione a danneggiamenti di tipo permanente, non viene quasi mai quantificato su grandi cifre, e nel caso di Roberto la liquidazione è stata valutata intorno a quindicimila euro comprensivi di 267 giorni di invalidità temporanea, e un forfait relativo al danno  morale.

Da quando le ASL non si rivolgono più ad agenzie private per la loro assicurazione, sono più collaborative

La ASL coinvolta si è dimostrata molto collaborativa e pronta a liquidare il danno, con un differenza iniziale tra la loro offerta e la nostra richiesta,non così rilevante. È un dato interessante perché deve essere messo in realazione con le nuove tutele assicurative delle ASL che hanno smesso di servirsi di agenzie private, autoassicurandosi in modo interno ormai da qualche anno; in questo senso nascono molte meno difficoltà per ottenere il giusto risarcimento, perché l’approccio delle ASL è quasi sempre per il riconoscimento della colpa confermando quindi una buona vocazione di assistenza alla persona.