La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con sentenza n. 19788 del 28 agosto  2013 afferma che i parenti delle vittime di un sinistro stradale hanno diritto al risarcimento del danno senza che operi il principio di reciprocità in quanto, allo straniero, per il solo fatto di essere sul nostro territorio nazionale, viene garantito ” il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla legge internazionale tra cui sono annoverati l’intangibilità degli affetti e della solidarietà della famiglia, nonché l’interesse all’integrità morale ove pregiudicata da ingiusta sofferenza”.

Pertanto allo straniero presente sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, è sempre consentito richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti in virtù dei principi e dei Diritti Inviolabili dell’Uomo

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/