Cassazione civile , sez. III, sentenza  10.02.2003 n° 1937

Non è inibito al giudice avvalersi dell’indicazione testimoniale relativamente alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, giacché in tal caso il teste è chiamato a formulare un giudizio di verità e non di valore e poiché sono sempre consentiti gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, salva la valutazione del giudice sull’attendibilità dell’apprezzamento stesso.
E’ quanto precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1937 del 10 febbraio 2003, rigettando l’assunto in base alla quale tale prova per testi non avrebbe potuto avere ingresso nel processo ai sensi del secondo comma dell’articolo 2729 c.c.
I giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che l’infondatezza che la nozione, ormai da tempo acquisita, di danno biologico, assorbe “tutti” i riflessi pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi soltanto il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo.