Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della legge 990/1969, la polizza rc auto opera“per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti” (ex multis, Cass. civ., n. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009).
Un’ area privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica (TAR Puglia Sez. II 24 marzo1994, n. 491). Quando però la circolazione all’interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica (Cass. Civ. Sez. III 18 agosto 1995).
Pertanto è rilevante, ai fini della distinzione di un area equiparata all’ uso pubblico, la destinazione che il soggetto, con un atto di volontà, implicito od esplicito, ha inteso dare all’area di sua proprietà;
Ne consegue che la pubblicità o meno dell’area deve essere palese e deducibile, o dalle caratteristiche del luogo, o da opportune strutture atte a limitarne l’accesso (recinzioni, cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.). Trattasi di una valutazione, da farsi a seconda del caso specifico, come parametro di giudizio, alle facoltà dell’uomo medio che tenga una condotta diligente.