ORDINANZA N. 154 ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento vertente tra H.J. e la Compagnia assicuratrice UNIPOL s.p.a. con ordinanza del 23 marzo 2009 iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per il risarcimento del danno, promosso da H.J., nei confronti di Unipol Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnia assicuratrice dello stesso attore, nonché nei confronti di F.B. s.r.l. e di B.R., nelle vesti di responsabili civili, il Giudice di pace di Prato, con ordinanza depositata il 23 marzo 2009, ha sollevato, su richiesta della convenuta, questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, in assenza delle norme censurate o nell’ipotesi della loro dichiarata incostituzionalità, l’azione risarcitoria si sarebbe dovuta esercitare nei confronti del responsabile del danno o, anche, della sua compagnia assicuratrice, soggetti diversi dall’odierna convenuta;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia: a) la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati, a seconda dell’applicabilità o meno della procedura di risarcimento diretto, e per aver creato il legislatore, imponendo al danneggiato la citazione della propria Compagnia assicuratrice, un diverso trattamento processuale dei danneggiati cui è viceversa consentita la proposizione dell’ordinaria azione di responsabilità; b) la violazione dell’art. 24 Cost., perché ai fini della disciplina del risarcimento diretto, il regolamento adottato con d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) prevede che le spese accessorie dovute al danneggiato dall’impresa di assicurazione sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale; c) l’eccesso di delega di cui all’art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, elaborato – eccedendo la delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del sinistro), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell’art. 3 Cost., per aver creato irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati, assoggettati a diversi trattamenti processuali; dell’art. 24 Cost., per aver previsto con regolamento l’esclusione del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale; nonché dell’art. 76 Cost., per avere il decreto legislativo in esame esorbitato dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), operando una revisione abrogativa delle norme preesistenti in tema di responsabilità per danni dalla circolazione;

che l’ordinanza del Giudice di pace di Prato è priva di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate, in quanto espone soltanto che l’azione è stata promossa da un soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni, senza neppure precisare se l’incidente stradale abbia interessato autoveicoli, e in quale numero, e neppure quale sia il petitum, e senza dar conto delle difese delle parti, se non quanto al fatto che la convenuta ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale;

che, sulla base dell’anzidetto rilievo, la questione proposta è manifestamente inammissibile sia per omessa specifica motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia per omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis, ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 441 del 2008, tutte in tema di risarcimento diretto);

che riguardo alla dedotta esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d’incostituzionalità (dal che deriva un ulteriore motivo d’inammissibilità: ordinanza n. 85 del 2003), e se anche dal contesto dell’ordinanza si desume la riferibilità della censura all’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), fa difetto qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo (oltre a trattarsi di norma sottratta al sindacato di costituzionalità: ordinanza n. 440 del 2008);

che, infine, il giudice rimettente non ha adempiuto all’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso (in questo senso la sentenza n. 180 del 2009);

che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA