Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza  16.09.2013 n° 21082

In materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, l’INAIL può procedere ad una modificazione, totale o parziale della prestazione con la rettifica o con la revisione. In particolare, l’art. 83, d.P.R. n. 1124/65, stabilisce che trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere (richiesta o) disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Ne consegue che trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.