Si chiama legge annuale sulla concorrenza e sul mercato, ed è stata pubblicata sulla gazzetta del 14 agosto, in riferimento alla Legge del 4 agosto 2017, n. 124. Un iter travagliato che ha richiesto l’approvazione del Parlamento per un articolo e ben 192 commi. La legge contiene molte novità rispetto alla versione originale, presentata l’aprile di due anni fa. Vediamo insieme i principali cambiamenti. Se queste lesioni (micro o macro) compromettono in modo rilevante e documentabile aspetti relazionali specifici del soggetto danneggiato, il giudice potrà aumentare il risarcimento dal 20 al 30 per cento. L’aggiornamento Istat annuale è previsto da entrambe le tabelle.

Tabella unica per le lesioni: danno biologico

La nuova legge prevede una tabella unica nazionale per tutti i danni all’integrità psicofisica (macrolesioni)  che possa determinare il valore pecuniario di ogni punto, valutando anche coefficienti come l’età anagrafica del danneggiato. Se questa tabella si riferirà ai punti di invalidità tra nove e cento, sarà stabilita la stessa cosa per i punti da uno a nove, ovvero per le cosiddette microlesioni.

Senza analisi strumentali non esiste danno biologico accertabile

La legge è chiara su questo punto, se non siamo in presenza di lesioni visibili, per determinare il danno biologica sarà indispensabile ricorrere ad accertamenti con precisi esami strumentali e clinici; senza questi non esiste danno biologico permanente.

L’identificazione dei testimoni di un incidente va fatta entro 60 giorni

Tra gli aspetti più rigorosi della nuova legge c’è il riferimento ai testimoni che hanno assistito all’eventuale incidente. Il danneggiato li deve indicare immediatamente, in mancanza di tali indicazioni, non potrà ricorrere ad essi nella causa eventuale nei confronti della compagnia assicurativa. Questa stessa ricorderà la necessità di indicare i testimoni con una raccomandata inviata al danneggiato dove il tempo stabilito per rispondere è di 60 giorni dalla denuncia del sinistro.
Alcune eccezioni alla regola riguardano l’impossibilità effettiva di risalire ad un testimone al momento dell’incidente, ma anche nel caso di identificazione da parte della polizia di un eventuale possibile testimone. La falsa testimonianza viene controllata in modo più capillare, con il limite di tre volte per uno stesso testimone, superato il quale il suo nominativo sarà comunicato alla procura per eventuale reato di frode assicurativa.

La rilevazioni della scatola nera assumono pieno valore di prova

Come sappiamo la scatola nera è obbligatoria e con la nuova legge, le sue rilevazioni assumono pieno valore di prova ne più ne meno che i verbali della polizia stradale. La disinstallazione e la manomissione della stessa scatola nera equivale al rischio del reato per frode

Si può fare causa all’assicurazione 60 giorni dopo la chiusura della procedura

Quando viene determinata la conclusione in ordine al sinistro senza offerta adeguata da parte dell’assicurazione, il danneggiato potrà fare causa alla stessa dopo i 60 giorni dalla chiusura della procedura.