Se il conducente che ha causato un incidente si rifiuta di sottoporsi alla richiesta di accertamento mediante alcool test, non è possibile applicare l’aggravante per gli incidenti causati in stato di ebrezza. Ma vediamo insieme quali sono le differenze e cosa dice la cassazione a riguardo.

Di fronte al rifiuto di sottoporsi ad alcool test dopo aver causato un incidente, non c’è l’aggravante per stato di ebrezza

La cassazione ha stabilito che in caso di causato incidente, l’aggravante di averlo provocato in stato di ebrezza (art. 186, comma 2-bis codice stradale) non è applicabile se il soggetto si rifiuta di sottoporsi all’alcool test preposto per la verifica. Il rifiuto in se stesso si configura infatti già come reato (ex. art. 186, comma 7, cod. strad.)

C’è quindi differenza tra la definizione di conducente in stato di ebbrezza e conducente che si rifiuta di fare gli accertamenti stabiliti, sono comunque due reati, ma di diverso tipo. La suprema corte infatti dice: ““ è implicita la mancanza di un accertamento dello stato di ebbrezza,e dunque, del presupposto necessario perché possa parlarsi di “conducente in stato di ebbrezza”, essendo, per l’appunto, sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un simile accertamento”.