Attenzione alle corretta interpretazione delle clausole nelle polizze auto !

Nei contratti assicurativi sono sempre più presenti clausole che determinano  limiti dei diritti e obblighi a carico dell’ assicurato/danneggiato.  Una di quelle più rilevanti è l’ obbligo di riparazione del proprio veicolo presso una carrozzeria indicata dall’ assicurazione e con la stessa convenzionata. Tale convenzione prevede un pagamento delle riparazioni da parte della compagnia assicurativa ridotto rispetto ai normali costi della manodopera artigiana del settore delle autoriparazioni in cambio della canalizzazione del veicolo da riparare.

Ti consigliato quindi di rivolgerti sempre ad un professionista che possa chiarire quelli che sono i tuoi diritti.

Il nostro studio fornisce questo tipo di consulenza preliminare in maniera gratuita e senza alcun impegno.

Riferimenti normativi:

Articolo 148 – Codice delle Assicurazioni Private – (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) 
Procedura di risarcimento
Comma 11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 2058 – Codice Civile
Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.