Si è parlato recentemente dell’assoluzione di conducenti in stato di ebrezza, nei casi in cui l’alcoltest si sia rivelato inaffidabile per un difetto del dispositivo utilizzato. Ma quali sono i parametri secondo cui gli etilometri possono esser ritenuti attendibili? Quali caratteristiche devono avere per esser considerati a norma e per poter consentire un accertamento efficace e credibile? Vediamo insieme le caratteristiche principali stabilite dalla cassazione

  1. i requisiti degli etilometri sono quelli stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione in congiunzione con il Ministro della sanità
  2. L’omologazione deve esser preventivata dalla M.T.C.
  3. Le verifiche prima dell’utilizzo devono essere effettuate dal CSRPAD ovvero dal Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
  4. Il disciplinare tecnico prodotto dal Ministero dei Trasporti e della navigazione in collaborazione con il Ministro della Sanità descrive i requisiti sopra citati spiegando i requisiti tecnici in apposito libretto allegato, specificando le verifiche e le prove necessarie prima dell’utilizzo, specificando che i dispositivi di regolazione degli etilometri non possono essere facilmente accessibili da parte degli utilizzatori
  5. Come spiegavamo nell’articolo precedente, la mancata osservanza degli obblighi sopra descritti, può invalidare l’accertamento stesso e la sua affidabilità. Il verbale deve quindi contenere, secondo la cassazione, tutti gli elementi necessari per verificare che il test sia stato svolto in seguito ai necessari adempimenti di buon funzionamento dei dispositivi