L’introduzione del cosiddetto delitto per omicidio stradale all’interno del codice penale è una delle necessità più richieste da tutte quelle associazioni che si sono costituite intorno alle vittime della strada. Il tentativo è quello di configurare delle pene esemplari per tutti quei soggetti, siano essi pirati o persone che si trovano sotto l’effetto di sostanze quali alcool e droghe, che causano sinistri mortali. La questione, al di là delle dichiarazioni del presidente del consiglio Matteo Renzi, non è così semplice e ci sono giuristi che sostengono che con l’art. 589 abbiamo già il reato di omicidio stradale. Ma il disegno di Legge Delega al fine di riformare il codice della strada, che cosa prevede?
Disegno di Legge Delega per la riforma del codice della strada
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell’effettiva pericolosità del comportamento, anche con l’introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
2) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie;
3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza dell’autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l’applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all’articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;
4) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell’infrazione, anche ai fini dell’integrazione delle condotte di cui all’articolo 589, terzo comma, del codice penale;
Modifiche al Codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali
Oltre al disegno di legge c’è anche una proposta per modificare le sanzioni previste dal codice penale, attraverso l’inserimento nel codice stesso dell’articolo 589-bis relativo all’omicidio stradale dove le pene sono determinate nei seguenti modi:
1) da otto a dodici anni in caso di morte provocata da un conducente in stato di ebbrezza
2) da sei a nove anni in caso di morte provocata da un veicolo la cui velocità sia pari al doppio di quella consentita
3) stesse pene per il conducente che, sia fuggito rendendosi irreperibile, subito dopo aver provocato un incidente violando le norme sulla circolazione che hanno ovviamente causato la morte di una persona
3) Se il conducente ha causato la morte di più persone, la pena viene aumentata fino al triplo senza superare i 18 anni.