Nel diritto italiano si parla di “danno biologico” quando sussiste una lesione fisica oppure psichica, questa può essere sia permanente che reversibile, ma sopratutto perchè sia tale deve compromettere le attività della persona stessa, in un senso molto ampio, vediamo insieme quali sono i casi più importanti

Si può parlare di danno biologico in senso molto ampio, dalla riduzione delle capacità lavorative a quella delle potenzialità sessuali

Perchè si possa parlare di “danno biologico” è necessario che il danno o la lesione comprometta, come si diceva, le attività vitali della persona, questo include

– cambiamenti rilevanti che danneggiano l’aspetto di una persona
– riduzione delle capacità di interazione sociale con la collettività
– riduzione delle capacità lavorative, quindi ostacoli che non consentono uno svolgimento corretto delle proprie mansioni
– strettamente collegato al punto precedente, la perdita di potenziali opportunità di lavoro dovute alla lesione che non consente lo svolgimento corretto delle proprie mansioni
– dal 2007, secondo la cassazione, anche la perdita di potenzialità e capacità sessuali rientra a pieno titolo nel “danno biologico”
– danno di tipo psicologico o psichico

Il danno biologico è compreso nel danno non patrimoniale, ma non ne esaurisce gli aspetti

Il cosidetto “danno non patrimoniale” è una definizione troppo generica, questa ha spinto negli anni la cassazione a fornire una definizione e sopratutto una distinzione più specifica dei vari aspetti compresi in quest’area.

Il calcolo del danno biologico viene fatto secondo criteri molto precisi e attraverso tabelle approntate dai tribunali

Quando si parla di “micropermanenti” ci si riferisce a lesioni che non vanno oltre i 9 punti di invalidità; in questo caso i criteri di liquidazione del danno biologico, seguono dei criteri precisi, mente per danni di dimensioni diverse, ovvero da 10 a 100 punti, bisogna ricorrere alle tabelle sviluppate dai tribunali di riferimento, quelle più utili sono quelle del tribunale di Milano.

Le indicazioni principali per il calcolo includono sia i casi micropermanenti che quelli macro. I dati di cui è necessario disporre sono

– i punti di invalidità permanente riconosciuti

– l’età del danneggiato e tutti i parametri legati all’invalidità temporaneo, espressi in giorni di invalidità totale e parziale

– la percentuale del danno morale riconosciuta, che di norma si valuta intorno ad 1/4 oppure 1/2 del danno biologico