Tale termine puo’ essere rinvenuto nell’ articolo 2946 del codice civile il quale pone una prescrizione di dieci anni sui diritti di natura contrattuale come nel caso del rapporto che si instaura tra cliente e professionista con l’ affidamento dell’ incarico professionale.

Necessario un particolare approfondimento sulla conservazione della documentazione sanitaria per cui è previsto:

  • dalla circolare del Ministero della sanità del 19 dicembre 1986 n. 900 la conservazione a tempo illimitato sia per le cartelle cliniche che per i referti, in ragione della loro ufficialità di fronte al diritto ed in quanto costituiscono oggetto di ricerca in diversi campi. Le radiografie non essendo invece atti ufficiali vanno conservate solamente venti anni.
  • dall’ articolo 5 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 la conservazione per cinque anni della documentazione emersa dalle visite di accertamento necessarie per praticare attività sportiva agonistica.
  • dall’ articolo 4 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 la conservazione per un minimo di dieci anni dei documenti radiologici. In tale articolo si stabiliscono anche le condizioni di conservazione e l’accessibilità al paziente.